Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intendono:

          a) per attività assistite dagli animali (AAA), gli interventi di tipo educativo e ricreativo aventi l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dell'uomo e realizzati, da professionisti o da volontari opportunamente formati, con l'aiuto di animali in possesso delle caratteristiche definite dal Ministro della salute con il regolamento di cui all'articolo 7;

          b) per terapie assistite dagli animali (TAA), gli interventi finalizzati al miglioramento di alterazioni e disturbi fisici, della sfera emotiva o cognitiva, conseguenze di patologie e di malesseri emozionali

 

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e psicologici, praticati esclusivamente da medici professionisti con comprovata esperienza, con l'ausilio di veterinari e di etologi, e con l'aiuto di animali specificamente educati o addestrati, nell'ambito di sedute terapeutiche, individuali o di gruppo, di volta in volta documentate e valutate.